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Per Aspera Ad Veritatem n.25
Repubblica Italiana e Ucraina

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina sulla reciproca protezione delle informazioni classificate firmato a Kiev il 7 giugno 2001



Accordo
fra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo dell’Ucraina
sulla reciproca protezione delle informazioni classificate


Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina (Gabinetto dei Ministri), di seguito chiamati le Parti Contraenti, desiderando assicurare la tutela reciproca delle informazioni classificate scambiate nell’ambito dell’attuazione di una collaborazione politica, economica, scientifico-tecnica, militare o di altra natura tra la Repubblica Italiana e l’Ucraina, tenuto conto degli interessi reciproci delle Parti Contraenti nel garantire la tutela di tali informazioni in conformità agli atti legislativi e normativi vigenti nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina, hanno concordato quanto segue.

Articolo 1
Definizione dei termini
1. Termini generali impiegati nel presente Accordo:
a) per “informazione classificata” si intende un’informazione, espressa in qualunque forma, protetta secondo gli atti legislativi e normativi vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, trasmessa secondo le rispettive procedure nazionali ed in base al presente Accordo, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare danno alla sicurezza ed agli interessi della Repubblica Italiana e/o dell’Ucraina;
b) per “procedure di sicurezza” si intende l’insieme delle norme e regolamenti vigenti nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina, nonché l’insieme dei provvedimenti e delle azioni per la loro applicazione aventi carattere vincolante, che regolano l’accesso alle informazioni classificate e sono mirate ad escludere l’accesso non autorizzato;
c) per “grado di segretezza” si intende una categoria che caratterizza l’importanza delle informazioni classificate, in base alla quale viene attribuita una classifica di sicurezza;
d) per “classifica di sicurezza si intende una stampigliatura, apposta su un supporto di informazione o su un documento che accompagna detto supporto, la quale attesta il livello della classifica di sicurezza delle informazioni contenute nel supporto;
e) per “autorizzazione all’accesso” si intende il procedimento in base al quale una persona fisica o giuridica è autorizzata ad accedere alle informazioni classificate;
f) per “accesso” si intende la reale presa in visione di informazioni classificate da parte di una persona fisica o giuridica;
g) per “supporto” si intende ogni mezzo materiale in cui l’informazione oggetto di tutela è contenuta, sotto forma di simboli, immagini, segnali, innovazioni e processi tecnologici;
h) per “commessa classificata” si intende il contratto la cui esecuzione richiede l’utilizzazione o la produzione di informazioni classificate;
i) per “parte terza” si intende uno Stato od Organizzazione internazionale che non è vincolata dal presente Accordo.

Articolo 2
Equivalenza delle classifiche di sicurezza
Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nei rispettivi Stati relative alla definizione del grado di segretezza delle informazioni, concordano che le classifiche di sicurezza attribuite alle informazioni classificate scambiate, sono equivalenti come segue:



Articolo 3
Misure per la tutela delle informazioni classificate
1. Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina; le Parti Contraenti si impegnano a:
a) tutelare le informazioni classificate cedute dall’altra Parte Contraente o originate dall’attività comune;
b) non modificare la classifica di sicurezza attribuita dalla Parte Contraente originatrice senza il consenso scritto di tale Parte;
c) garantire, nella gestione delle informazioni classificate, l’adozione delle stesse misure di protezione previste per le proprie informazioni classificate nazionali aventi pari classifica di sicurezza, secondo quanto previsto nell’articolo 2 del presente Accordo;
d) utilizzare le informazioni classificate ricevute dall’altra Parte Contraente esclusivamente per gli scopi previsti all’atto della cessione;
e) non consentire a terzi l’accesso alle informazioni classificate ricevute dall’altra Parte Contraente senza il consenso preliminare scritto della Parte Contraente originatrice.

Articolo 4
Abilitazioni di sicurezza
1. Ogni persona fisica o giuridica, la quale, per motivi di ufficio o di lavoro, debba venire a conoscenza, avere accesso e trattare informazioni classificate, dovrà essere in possesso di un’abilitazione di sicurezza appropriata, rilasciata dall’Autorità competente.
2. Gli accertamenti soggettivi, finalizzati al rilascio del nulla osta di sicurezza o abilitazione di sicurezza, dovranno determinare se una persona fisica o giuridica può, in base alle leggi e norme in vigore rispettivamente nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina, avere accesso ad informazioni classificate.
3. Nel rispetto delle leggi e norme in vigore nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina, le Parti Contraenti, su richiesta scritta, si presteranno reciproca assistenza per quanto concerne il rilascio dell’abilitazione di sicurezza per le persone fisiche e giuridiche, nel quadro della realizzazione di specifici programmi di collaborazione e/o contratti che comportano la conoscenza di informazioni classificate e la loro utilizzazione

Articolo 5
Trasmissione delle informazioni classificate
1. Se una delle Parti Contraenti prevede di trasmettere informazioni classificate all’altra Parte Contraente, oppure di affidare una commessa classificata ad un esecutore (persona giuridica) sul territorio della Repubblica Italiana o dell’Ucraina, essa dovrà in primo luogo ottenere una certificazione scritta dall’Autorità responsabile della Parte Contraente ricevente, attestante che il potenziale esecutore (persona giuridica) sia in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
2. La decisione di trasmettere specifiche informazioni classificate viene presa dalle Parti Contraenti caso per caso, nel rispetto delle leggi e norme vigenti nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina.
3. Il trasferimento delle informazioni classificate e relativi supporti viene effettuato tramite canali diplomatici o tramite specifico servizio di corriere, in conformità alle procedure di sicurezza concordate tra le Parti Contraenti.
4. Per il trasporto di supporti di informazioni di grandi dimensioni, gli esecutori (persone giuridiche), previa autorizzazione delle autorità responsabili delle Parti Contraenti, potranno predisporre, caso per caso, le misure di sicurezza ed integrità del trasporto. Le autorità responsabili delle Parti Contraenti si scambieranno le appropriate informazioni in merito ad ogni trasporto di questo genere.

Articolo 6
Gestione delle informazioni classificate
1. L’Ente che ha stipulato un atto negoziale o ha affidato una commessa assicura, nel rispetto delle leggi e norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, il controllo affinché ogni informazione classificata e relativi supporti ricevuti oppure originati nell’ambito di detto atto negoziale o commessa ricevano l’equivalente stampigliatura della classifica di sicurezza prevista nella Repubblica Italiana o nell’Ucraina.
2. L’Ente che riceve le informazioni classificate assicura la gestione di tali informazioni, nel rispetto dei requisiti stabiliti rispettivamente nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina, per garantire la tutela e la sicurezza delle informazioni aventi corrispondenti classifiche.
3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva, i brevetti, i segreti commerciali e industriali, i diritti d’autore e simili, inerenti le informazioni classificate, trasmesse all’altra Parte Contraente, o elaborate dagli autori di una Parte Contraente, compreso il caso di una commessa dell’altra Parte Contraente, saranno rispettati e tutelati in conformità alle leggi e norme vigenti nella Parte Contraente proprietaria.

Articolo 7
Contratti contenenti informazioni classificate
Per i contratti che implicano la produzione, lo scambio o l’utilizzazione di informazioni classificate, le Autorità responsabili delle Parti Contraenti concordano le necessarie misure di sicurezza per il caso specifico.

Articolo 8
Autorità responsabili
1. Le Autorità responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:



2. Le Autorità di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna nel proprio ambito, individueranno gli uffici responsabili per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
3. In funzione della natura della cooperazione, le Parti Contraenti potranno designare altre Autorità responsabili per l’applicazione del presente Accordo. In questo caso ne daranno apposita comunicazione scritta all’altra Parte Contraente, per le vie diplomatiche.

Articolo 9
Consultazioni
1. Le Autorità responsabili di cui all’articolo 8 paragrafo 1 del presente Accordo possono scambiarsi le rispettive leggi e regolamenti nazionali nel campo della tutela delle informazioni classificate, nella misura necessaria per l’applicazione del presente Accordo.
2. Allo scopo di assicurare una stretta collaborazione nell’attuazione del presente Accordo, le Autorità responsabili di cui sopra effettueranno consultazioni congiunte su richiesta di una di loro.

Articolo 10
Visite
1. Persone appartenenti al territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti in visita sul territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente saranno autorizzate ad accedere ad informazioni classificate così come ad installazioni dove sono elaborate dette informazioni classificate, solo previa autorizzazione scritta della competente Autorità della Parte Contraente visitata. L’autorizzazione sarà rilasciata soltanto agli individui che hanno superato i necessari controlli che assicurino loro un’abilitazione di sicurezza adeguata alle informazioni classificate.
2. Per l’effettuazione della visita, una richiesta scritta dovrà essere inviata alla competente Autorità della Parte Contraente sul territorio della quale tale visita deve svolgersi, in conformità alle norme ivi applicabili.
3. La richiesta di visita dovrà includere i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita del visitatore e numero passaporto;
b) cittadinanza del visitatore;
c) posizione e titolo del visitatore e denominazione dell’organizzazione che egli rappresenta;
d) abilitazione di sicurezza del visitatore;
e) scopo e data della visita;
f) denominazione delle organizzazioni e delle installazioni da visitare;
g) cognomi e nomi e gli incarichi delle persone pianificate per essere incontrate.
4. Le Autorità responsabili di entrambe le Parti Contraenti assicurano il rispetto del regime di tutela dei dati personali dei visitatori.

Articolo 11
Violazioni alle procedure di sicurezza
1. In caso di violazioni alle procedure di sicurezza che hanno portato alla compromissione, certa o presunta, di informazioni classificate ricevute dall’altra Parte Contraente, le Parti Contraenti si informano reciprocamente ed immediatamente svolgono le appropriate indagini ed informano la Parte Contraente che ha fornito le informazioni sull’esito delle stesse e sulle azioni intraprese, sulla base delle norme in vigore nello Stato della Parte Contraente in cui la violazione si è verificata.
2. Le questioni relative a richieste di risarcimento di danni causati ad enti, imprese ed organismi delle Parti Contraenti per effetto della divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, verranno regolate nei relativi contratti, in conformità delle leggi e norme vigenti nella Repubblica Italiana e nell’Ucraina, nonché del diritto internazionale in quanto applicabili.

Articolo 12
Risoluzione delle controversie
Tutte le questioni riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo saranno risolte, in via amichevole, attraverso negoziati tra le Parti Contraenti. Durante i negoziati le Parti Contraenti continueranno a rispettare le obbligazioni assunte in base al presente Accordo.

Articolo 13
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo previste.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti può sottoporre in qualsiasi momento una proposta, in forma scritta, inerente a modifiche o emendamenti da apportare al presente Accordo. Quando una Parte Contraente sottopone una tale proposta, i negoziati concernenti le modifiche e gli emendamenti al presente Accordo saranno redatti in forma di protocolli, che costituiranno parte integrante del presente Accordo dopo la loro entrata in vigore, in conformità alle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo inviando, con un anticipo di sei mesi, una notifica scritta attraverso canali diplomatici. In caso di risoluzione del presente Accordo, le disposizioni di cui all’articolo 3 rimarranno in vigore per quanto riguarda le informazioni trasferite od originate dalle Parti Contraenti in base al presente Accordo, finché la procedura di classificazione vigente nello Stato della Parte Contraente originatrice lo richiede.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kiev il 7 giugno 2001, in due originali, ciascuno in lingua italiana ed ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede.



(*) Il presente accordo, entrato in vigore il 14 febbraio 2002, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 268 del 15 novembre 2002.

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